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CCNL Scuola – Tre giorni di permesso retribito per il personale con contratto annuale

Si comunica che sono diventati pienamente esigibili i tre giorni di permessi retribuiti (ad anno scolastico) previsti per i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e termine 31 agosto supplenza annuale o 30 giugno.

Il giorno 18 Gennaio 2024 vi è stata la firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021.

Dal giorno successivo il CCNL SCUOLA è entrato in vigore! Come indicato nel seguente art 2 comma 2:

Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
c2. “Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.”

L’ARAN con pubblicazione sul proprio sito conferma quanto sopra “… A seguito di tale firma il contratto entra definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024 ed esplicherà i suoi effetti nei confronti di 1.232.248 dipendenti, di cui 1.154.993 appartenenti ai settori scuola e Afam (inclusi gli 850mila insegnanti) …” Sottoscritto in via definitiva il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell’Istruzione e ricerca, relativo al periodo 2019-2021 (aranagenzia.it)

Si comunica che sono diventati pienamente esigibili i tre giorni di permessi retribuiti (ad anno scolastico) previsti per i lavoratori della scuola con contratto a tempo determinato e termine 31 agosto (supplenza annuale) o 30 giugno (fino al termine delle attività didattiche), di cui all’articolo 35 del CCNL:

c12 “Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all ’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).”

Le segreterie sono pertanto invitate a non rigettare le domande del personale che ne faccia richiesta.

Allegati

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