Con la presente si intendono sottoporre all’attenzione di Codeste Dirigenze alcune
questioni sorte con l’entrata in vigore del nuovo CCNL.
Ritardi nella conclusione della contrattazione d’istituto
Come è noto, lo scorso 18 gennaio, dopo un lunghissimo iter di validazione e controllo da
parte dei ministeri competenti, è stato siglato in via definitiva il CCNL 2019/2021, già
sottoscritto in ipotesi dalle Oo. Ss. il 14 luglio 2023.
Nonostante l’entrata in vigore a metà dell’anno scolastico sia stata comprensibilmente un
fattore di complicazione per le relazioni sindacali, in molti istituti le contrattazioni
integrative hanno subito forti rallentamenti e in alcuni casi non sono ancora terminate.
Tale situazione – comunque evitabile anche nella particolare transizione da un CCNL
all’altro, come dimostrano gli istituti dove il contratto è stato siglato, con opportuni
accorgimenti, nei tempi canonici – risulta ormai priva di qualsivoglia giustificazione e
ulteriori ritardi non hanno motivo di sussistere.
Le scriventi pertanto sono a sottolineare la necessità che, laddove non sia già stato fatto,
la parte sindacale venga quanto prima convocata per la ripresa delle trattative, affinché
lavoratrici e lavoratori possano finalmente conoscere i compensi per le attività aggiuntive
da loro svolte.
Aumento dei compensi per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo
L’art. 80 del nuovo CCNL determina che dal 1 gennaio 2024 il valore orario dei compensi
per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo sia incrementato del 10% rispetto alle
precedenti retribuzioni, ma circa la tipologia di attività da retribuire e la modalità della
retribuzione niente è cambiato, in quanto l’articolo di riferimento continua a essere l’88 del
CCNL 2006/2009.
Pertanto esistono attività da retribuire in base alle ore effettivamente svolte (v. art. 88,
commi b. c. d. e., che riguardano ad esempio interventi didattici aggiuntivi come i progetti
oppure attività funzionali aggiuntive come le commissioni, se eccedenti le 40 ore annue), e
altre per cui non è esplicitamente prevista una retribuzione oraria e quindi è possibile
prevedere un compenso forfettario che prescinda da qualsiasi calcolo orario (v. ad es. art.
88, commi a. k. l.).
Visto l’aumento della retribuzione oraria, risulta particolarmente importante l’esatto
stanziamento delle risorse necessarie per retribuire integralmente le attività il cui
compenso si basa sulle ore effettivamente svolte (e che non sono quindi da retribuire con
cifra forfettaria), distinguendo fra quelle già effettuate da settembre a dicembre e quelle
programmate da gennaio in poi.
Permessi retribuiti per motivi personali o familiari per personale con supplenza
annuale o fino al termine delle attività didattiche
Il suddetto diritto è regolato dall’art. 35 comma 12 del CCNL 2019/2021, il quale afferma che il
predetto personale “ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito
nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante
autocertificazione” ed è risultato immediatamente esigibile dal personale interessato a
partire dallo scorso 19 gennaio, in quanto l’art. 2 comma 2 del CCNL 2019/21 prevede
che gli effetti del testo contrattuale “decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione
viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione
nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.
Pertanto anche per il suddetto personale a tempo determinato si applica quanto già
previsto in tema di permessi retribuiti per motivi personali o familiari per il personale
assunto a tempo indeterminato, con la medesima procedura e senza alcun tipo di
eccezione.
Attività funzionali a distanza
L’art 44, comma 6 del CCNL 2019/2021 stabilisce che sia possibile prevedere lo
svolgimento a distanza esclusivamente delle attività funzionali all’insegnamento che non
abbiano carattere deliberativo, come ad esempio le due ore settimanali di
programmazione dei docenti della scuola primaria, previo apposito regolamento. Sono
pertanto esclusi da questa possibilità i Collegi Docenti e tutte quelle attività funzionali che
prevedano l’adozione di delibere.
Si ritiene utile precisare che il su citato articolo non prevede alcuna possibilità di derogare
a quanto previsto e che la possibilità di modalità differenti può scaturire esclusivamente da
un eventuale confronto in sede nazionale fra Ministero e Organizzazioni Sindacali.
Materie di contrattazione, informazione e confronto
Per quanto riguarda infine le materie di relazioni sindacali si fa presente che l’articolo 30
del nuovo CCNL abroga l’art. 22 del CCNL 2016/2018, precisando e integrando l’articolato
con ulteriori contenuti.
da Fiic85200d-psc